ART. 1: DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
E’ costituita, con sede in Milano, l’Associazione dei produttori fonografici indipendenti, con denominazione di "Associazione dei Fonografici Italiani - A.F.I.".
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
ART. 2: FINI
L’Associazione è apolitica e senza fini di lucro e si propone:
- di rappresentare la categoria e i singoli produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi e la categoria e i singoli produttori di opere cinematografiche, audiovisive e sequenze di immagini in movimento e dell’editoria nei confronti di tutte le istituzioni, autorità anche giudiziaria, enti pubblici e privati nazionali, comunitari ed internazionali, nonchè di promuovere ogni iniziativa anche a livello legislativo che risulti opportuna a tale scopo;
- di tutelare in sede stragiudiziale e/o giudiziale sia gli interessi e/o i diritti di cui al successivo art.3) del presente statuto, a seguito del mandato oggetto del successivo art. 26 del presente statuto;
- di prendere iniziative rivolte all’aggiornamento e alla formazione professionale dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi, di opere cinematografiche, audiovisive e sequenze di immagini in movimento e dell’editoria;
- di mantenere vivo nella categoria lo spirito di colleganza e di collaborazione;
- di favorire la promozione della produzione musicale italiana in Italia e all’estero quale espressione della cultura nazionale, anche attraverso la partecipazione di fiere in Italia e all’estero.
Per il raggiungimento dei suoi fini, l’Associazione può aderire ad altri enti che perseguono fini e scopi medesimi e/ similari in campo locale, regionale, nazionale ed internazionale, nonchè costituire società e/o assumere partecipazioni e promuovere azioni giudiziali e stragiudiziali se necessari al perseguimento degli scopi dell’associazione.
L’Associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie ed enti che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi dell’AFI anche attraverso strutture ad hoc.
ART. 3: OGGETTO
All’Associazione è conferito il mandato con rappresentanza:
- di stipulare in Italia e all’estero, negoziando i termini e le condizioni anche economiche, accordi relativi alla utilizzazione di dischi fonografici e di apparecchi analoghi nonché di videogrammi e/o altri supporti esistenti sia elettronici che digitali o di futura invenzione in relazione ai diritti di cui agli artt. 72, 73 primo comma, 73 bis, 78 bis e 78 ter. della L. 22.4.1941 n. 633 ( da ora in poi indicata più brevemente l.d.a.) e successive modificazioni, afferenti la pubblica esecuzione, a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, di altri mezzi analoghi, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, di cui all’art. 16 della l.d.a, anche attraverso sistemi multimediali interattivi realizzati con tecnologie attuali e future;
- di incassare e ripartire le somme derivanti dagli accordi di cui sopra, compresi i proventi a seguito di downloading (scaricamento) derivanti da accordi presi dal produttore con l’utilizzatore;
- di stipulare accordi di carattere generale, attraverso la Società Italiana degli Autori ed Editori, relativamente al diritto esclusivo di cui all’art. 180 bis della L. 22.4.1941 n. 633 e successive modifiche;
- di stipulare accordi con SIAE, o con similari enti italiani o stranieri, e/o con gli utilizzatori o loro associazioni relativamente al compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro di fonogrammi e videogrammi di cui all’art. 71 septies l.d.a. e successive modificazioni e/o integrazioni. Analoghi accordi potranno essere conclusi con enti stranieri delegati alla riscossione della "copia privata";
- di amministrare anche diritti analoghi e/o complementari e/o di natura affine aquellisuccitati che dovessero venire ad esistenza in capo ai produttori associati ancorché derivanti da future previsioni normative e/o disposizioni legislative;
- di svolgere azioni stragiudiziali e giudiziali, sia in sede civile che penale, volte a reprimere la contraffazione, la pirateria e l’evasione dell’equo compenso previsto dalla l.d.a. anche sotto l’aspetto della sleale concorrenza e/o in generale degli atti illeciti e per l’effetto richiedere, negoziare ed incassare anche il relativo risarcimento dei danni. (Rimane espressamente esclusa qualsiasi azione fra gli associati inerente eventuali rapporti di sleale concorrenza o atti illeciti fra di loro);
- di adire l’autorità giudiziaria relativamente alle materie sopraindicate, esercitando le
necessarie azioni, anche in via transattiva.
Quanto precede vale per tutti i brani musicali fissati, i fonogrammi e/o supporti video in proprietà diretta degli Associati o ad essi dati in licenza.
ART. 4: ASSOCIATI
Possono far parte dell’Associazione in qualità di Associati coloro che, in ambito comunitario, persone fisiche o giuridiche, esercitano professionalmente l’attività di produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi , come definito all’art. 2 della Convenzione OMPI del 20 dicembre 1996 e all’art. 78 della L. 22.4.1941 n. 633, nonchè la categoria e i singoli produttori di opere cinematografiche, audiovisive e sequenze di immagini in movimento e la categoria e i singoli produttori di opere editoriali.
ART. 5: INCOMPATIBILITÀ
L’associazione all’AFI è incompatibile con l’appartenenza ad altre associazioni aventi oggetto, scopi e finalità identici.
L’eventuale incompatibilità dovrà essere accertata dal Comitato Direttivo eventualmente dopo aver consultato il parere non vincolante del Presidente dei Probiviri.
Spetta al Comitato Direttivo di cui all’art. 17 dello Statuto assumere una decisione.
ART. 6: ELEZIONI E VOTI
Ad ogni Associato spetta un voto.
E’ compito del Comitato Direttivo redigere il Regolamento Elettorale.
ART. 7: DELIBERAZIONI SU NUOVE DOMANDE DI AMMISSIONE
La domanda per l’ammissione in qualità di Associato deve essere formulata per iscritto dall’interessato sottoscrivendo la scheda della domanda di iscrizione fornita dall’associazione e lo statuto vigente ed essere adeguatamente documentata circa i requisiti di cui al precedente art. 4 dello Statuto.
L’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci è deliberata dal Comitato Direttivo. Le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda è accolta e la quota fissa di associazione e’ pagata.
ART. 8: QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI
L’Associato è tenuto a pagare la quota fissa di associazione nonché la quota associativa variabile e gli eventuali contributi associativi, ove deliberati, secondo quanto previsto all’art. 22 dello Statuto.
L’Associato è tenuto a versare annualmente la quota fissa di associazione nonché la quota associativa variabile entro il 30 giugno di ogni anno (art. 23). Trascorso tale termine senza che l’Associato abbia corrisposto il pagamento delle intere succitate quote, l’Associato stesso si considera moroso.
Trascorso inutilmente l’ulteriore termine di 30 giorni, il Comitato Direttivo potrà deliberare secondo gli art.10 e 17 del presente Statuto in merito alla decadenza della qualità di Associato.
ART. 9: OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
La qualità di Associato comporta l’accettazione e quindi l’impegno all’osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni di spettanza degli Organi dell’Associazione, nonchè dei contratti e degli accordi stipulati e delle relative obbligazioni.
L’Associato è obbligato a comunicare tempestivamente al Comitato Direttivo le variazioni di statuto e di attività della propria società che possano modificare quei requisiti che sono necessari per avere diritto ad essere associati AFI.
ART. 10: PERDITA DELLA QUALITA DI ASSOCIATO
La qualità di Associato si perde:
- per dimissioni;
- per decadenza motivata da sopravvenuta cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, dei requisiti in base ai quali era stata concessa l’ammissione ad Associato;
- per radiazione, quando l’Associato abbia assunto comportamenti lesivi del prestigio della categoria, o per gravi infrazioni allo Statuto. La radiazione è decisa dal Collegio dei Probiviri che dovrà essere investito del problema dal Comitato Direttivo;
- per morosità.
Le dimissioni devono essere notificate all’Associazione mediante lettera raccomandata e hanno effetto, dal momento del ricevimento della raccomandata.
E’ compito del comitato direttivo deliberare in merito ai punti a), b), c) e d) del presente articolo.
L’Associato dimissionario, decaduto, radiato e moroso è tenuto al pagamento dell’intera quota fissa di associazione, della quota associativa variabile e degli eventuali contributi dell’anno in corso nonchè degli eventuali contributi futuri riferiti e di competenza del periodo di associazione.
In tutte le ipotesi di cui al presente articolo l’Associato uscente è tenuto a soddisfare senza indugi qualsiasi obbligazione pecuniaria pendente nei confronti dell’Associazione.
Entro il termine di trenta giorni è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.
ART. 11: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli Associati;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore contabile;
- il Collegio dei Probiviri.
Le corrispondenti cariche sociali non sono retribuite.
La posizione associativa è strettamente personale, non è trasmissibile a terzi e non è suscettibile di rivalutazione economica o patrimoniale.
ART. 12: ASSEMBLEA
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea, sia Straordinaria che Ordinaria gli Associati che siano in regola con il pagamento della quota fissa di associazione e della quota associativa variabile e dell’eventuale contributo associativo deliberati e dovuti.
L’Associato moroso, ai sensi del precedente art. 8 del presente Statuto, non ha diritto al voto e non ha diritto di partecipare sia all’Assemblea Ordinaria che Straordinaria.
Per quanto riguarda l’Assemblea elettorale, il diritto elettorale passivo sia per il Presidente che per il Comitato Direttivo è riservato agli Associati che, al momento della convocazione di detta Assemblea elettorale, abbiano assolto il pagamento della quota fissa di associazione e della quota associativa variabile annuale e dell’eventuale contributo associativo dovuto, relativi anche all’anno in corso, nonchè abbiano assolto qualsiasi altra obbligazione pecuniaria pendente nei confronti dell’Associazione.
Le modalità di partecipazione all’Assemblea convocata per le elezioni delle cariche sociali saranno determinate dal Regolamento Elettorale.
Ogni Associato avente diritto ad intervenire all’Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro Associato; è consentito un massimo di tre deleghe per ogni Associato.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto d’intervento all’Assemblea, anche per delega.
La convocazione dell’Assemblea, anche via fax o posta elettronica, deve avvenire almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza al domicilio risultante all’Associazione.
La convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, la data, l’ora dell’adunanza, e può anche precisare gli estremi della seconda convocazione per il caso che la prima andasse deserta.
Partecipano altresì all’Assemblea i componenti del Comitato Direttivo e il Revisore contabile.
L’Assemblea provvede alla nomina di un Segretario anche al di fuori dei suoi componenti.
Il Segretario redige e sottoscrive in unione al Presidente il verbale delle riunioni dell’Assemblea.
Il verbale dell’Assemblea viene trasmesso in copia a ciascun associato entro il termine di 60 giorni.
ART. 13: ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno su chiamata del Presidente o di tanti Associati che rappresentino numericamente almeno il 25% della compagine associativa.
E’ valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati.
In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
Delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto.
ART. 14: COMPITI DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
Sono compiti dell’Assemblea Ordinaria:
- determinare la politica generale dell’Associazione;
- approvare annualmente la relazione del Presidente ed il rendiconto del Comitato Direttivo, tenendo conto della relazione del Revisore contabile;
- eleggere il Presidente, il Comitato Direttivo e il Revisore contabile.
ART. 15: ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Presidente o da tanti Associati che rappresentino numericamente almeno il 33% della compagine associativa.
L’Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli Associati.
In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
Delibera a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto.
L’Assemblea Straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto.
L’Assemblea Straordinaria delibera altresì sullo scioglimento dell’Associazione disponendo circa la liquidazione e la destinazione sociale. Le relative delibere sono prese con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati come previsto all’art. 21 C.C.
Le eventuali attività conseguenti allo scioglimento dell’Associazione possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.
ART. 16: COMITATO DIRETTIVO
L’Associazione è retta da un Comitato Direttivo composto da un minimo di 9 ad un massimo di 11 membri compreso come membro di diritto il Presidente che lo presiede. A questi si aggiunge come membro di diritto il Presidente uscente con diritto di voto.
Qualora nella composizione del Comitato Direttivo non figurassero almeno due componenti, espressione di realtà particolarmente significative del settore della discografia e/o dell’audiovisivo e/o dell’editoria, il Presidente può procedere per cooptazione alla integrazione del Comitato Direttivo con due membri aggiuntivi. Il Comitato Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Comitato Direttivo è formato da persone scelte fra i titolari, legali rappresentanti e persone con funzioni direttive delle imprese associate, ciascuna delle quali può designare, prima delle votazioni per l’elezione di tali cariche, i propri soggetti eleggibili.
Nel corso del mandato i singoli eletti possono essere sostituiti, per una sola volta nel periodo del mandato stesso, stabilmente da altro titolare, legale rappresentante o persona con funzioni direttive della medesima impresa associata.
Detta sostituzione deve essere comunicata per iscritto al Presidente ed approvata dal Comitato Direttivo.
La perdita della qualità di Associato per uno dei motivi indicati dagli artt. 5 e 10 dello Statuto comporta la decadenza dalla carica del relativo rappresentante in seno al Comitato Direttivo, a cui subentra il primo dei non eletti.
In mancanza del candidato o in caso di rinuncia il Comitato Direttivo può a maggioranza cooptare un nuovo membro in sostituzione di quello cessato. Solo nel caso in cui non si volesse procedere a tale cooptazione il Comitato Direttivo potrà votare la legittimazione del Presidente uscente nel computo delle presenze attinente alla validità delle riunioni del Comitato Direttivo.
Il Comitato Direttivo si riunisce quando venga convocato dal Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri.
Per la validità delle riunioni del Comitato Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti escluso il Presidente uscente e i membri cooptati.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Comitato Direttivo deve essere convocato almeno quattro volte nel corso di ogni esercizio annuale.
Il Comitato Direttivo provvede alla nomina di un Segretario anche al di fuori dei suoi componenti.
Il Segretario redige e sottoscrive in unione al Presidente il verbale delle riunioni del Comitato Direttivo.
ART. 17: COMPITI DEL COMITATO DIRETTIVO
Sono compiti del Comitato Direttivo:
- assumere ogni iniziativa di interesse generale degli Associati in conformità agli scopi dell’Associazione;
- predisporre il rendiconto annuale da sottoporre all’Assemblea;
- deliberare in ordine alla misura della quota fissa di associazione, della quota variabile associativa e degli eventuali contributi associativi;
- istituire commissioni consultive e nominarne i Presidenti;
- designare, su proposta del Presidente, i rappresentanti dell’Associazione presso ogni ente od autorità mediante votazione;
- assumere ogni provvedimento e deliberare sulle materie oggetto degli artt. 2 e 3 dello Statuto;
- approvare le domande di associazione dei nuovi Associati;
- investire in materia di decadenza e di radiazione degli Associati il Collegio dei Probiviri e assumere successivamente i provvedimenti sentito il Collegio dei Probiviri il quale dovrà inviare al Comitato Direttivo un parere;
- decidere in merito alle comunicazioni di dimissioni da parte di associati nonchè all’incompatibilità con l’appartenenza ad altre associazioni aventi oggetto, scopi e finalità identici come previsto all’art. 5 dello Statuto, in conseguenza di accertamento da parte del Collegio dei Probiviri;
- eleggere i Vice Presidenti;
- approvare tempestivamente il bilancio preventivo e provvedere nel corso dell’esercizio alle eventuali variazioni;
- eleggere il Presidente del Collegio dei Probiviri;
- redigere il Regolamento Elettorale;
- decidere e promuovere azioni anche giudiziali a tutela dei diritti e degli interessi degli associati, elencati nel precedente art. 3 del presente statuto, dandone mandato ai propri legali;
- nominare un Vice Presidente come facente funzioni di Presidente solo nel caso di decadenza di quest’ultimo (art. 18 del presente Statuto), per la ordinaria amministrazione e con il ristretto compito, entro 60 giorni, di indire nuove elezioni limitatamente alla carica di Presidente;
- predisporre le modifiche dello Statuto da sottoporre all’Assemblea Straordinaria;
- assumere ogni altro provvedimento previsto dal presente Statuto.
ART. 18: IL PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione sia nei confronti degli Associati che dei terzi e di qualsiasi ente ed autorità.
Dura in carica quattro anni e non è rieleggibile per mandati consecutivi.
La carica del Presidente è conferita a persone scelte fra i titolari, legali rappresentanti e persone con funzioni direttive delle imprese associate.
Sono compiti del Presidente:
- attuare le deliberazioni dell’Assemblea e del Comitato Direttivo, impartendo le conseguenti direttive e sovraintendendo all’organizzazione dei servizi e uffici dell’Associazione;
- assumere i provvedimenti, anche di spesa, necessari al buon andamento dell’Associazione e al raggiungimento dei fini associativi, nell’ambito delle linee programmatiche e delle previsioni di spesa approvate all’inizio dell’esercizio dal Comitato Direttivo;
- predisporre la relazione annuale da sottoporre all’Assemblea Ordinaria.
Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Comitato Direttivo al quale deve però sottoporre alla prima riunione le decisioni prese per la ratifica.
Il Presidente può nominare incaricati e procuratori, tanto all’interno quanto all’esterno dell’Associazione, per il compimento sia di singoli atti sia di categorie di atti.
Per una migliore operatività il Presidente può nominare, scegliendo i candidati tra gli associati, un Comitato ristretto, che opererà nel rispetto delle indicazioni del Presidente, della sovranità del Comitato Direttivo e dell’Assemblea.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito dai Vice Presidenti, singolarmente o collegialmente.
La perdita della qualifica di Associato per uno dei motivi indicati agli artt. 5 e 10 dello Statuto comporta la decadenza dalla carica di Presidente, con immediata sostituzione dello stesso da parte degli organi competenti secondo i criteri stabiliti nello Statuto (art. 17 del presente statuto).
ART. 19: I VICE PRESIDENTI
I Vice Presidenti sono eletti dal Comitato Direttivo, su proposta del Presidente al massimo nel numero di due.
I Vice Presidenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. In caso di vacanza o di dimissioni il Comitato Direttivo dovrà, nel termine di 60 giorni, procedere all’elezione di un nuovo Vice Presidente.
I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nei compiti a lui spettanti, ne fanno singolarmente o collegialmente le veci in caso di assenza o di impedimento e possono anche assumere la rappresentanza dell’Associazione.
La perdita di qualità di Associato per uno dei motivi indicati all’art. 10 dello Statuto comporta la decadenza dalla carica di Vice Presidente, con immediata sostituzione dello stesso da parte degli organi competenti secondo i criteri stabiliti nello Statuto.
Uno solo dei Vice Presidenti, nominato specificatamente dal Comitato Direttivo, potrà, in caso di decadenza del Presidente, assumerne le funzioni limitatamente alla ordinaria amministrazione e alla convocazione dell’Assemblea elettorale per la nomina di un nuovo Presidente.
ART. 20: IL REVISORE CONTABILE
La gestione amministrativa dell’Associazione è controllata da un Revisore Contabile.
Il Revisore Contabile è eletto dall’Assemblea contestualmente al Presidente e al Comitato Direttivo.
Il Revisore Contabile dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
Il Revisore Contabile redige una relazione da allegarsi al rendiconto annuale dell’Associazione.
ART. 21: IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti.
Il Presidente eletto dal Comitato Direttivo contestualmente alle altre cariche sociali dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
Gli altri due componenti sono designati di volta in volta ciascuno dalle due parti in causa.
Il Collegio dei Probiviri agisce sulla base dei ricorsi del Comitato Direttivo ed ha il compito:
- di dirimere gravi motivi di contrasto nati in seno all’Associazione attinenti il contenuto dello Statuto;
- accertare l’incompatibilità con l’appartenenza ad altre associazioni aventi oggetto, scopi e finalità identici ai sensi dell’art. 5 dello Statuto;
- esaminare i motivi di decadenza e radiazione degli Associati inviando parere al Comitato Direttivo.
I Probiviri esprimono la propria decisione al Comitato Direttivo che può rinviarla nuovamente ad essi motivatamente. Alla seconda istanza la decisione del Collegio dei Probiviri diviene definitiva.
ART. 22: FONDI
L’Associazione dispone dei seguenti fondi:
- quote annuali fisse di associazione deliberate dal Comitato Direttivo, da versarsi secondo le modalità di cui all’art. 8 del presente Statuto;
- quote associative variabili ed eventuali contributi associativi deliberati dal Comitato Direttivo, da versarsi nelle modalità e nel termine da questi deliberato;
- contributi liberi ed erogazioni degli Associati o di terzi ricevuti anche a titolo di sponsorizzazioni;
- contributi ricavati da convenzioni con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, la Comunità Europea, le Organizzazioni Internazionali, i Paesi stranieri e con ogni qualsiasi Ente o Società, pubblico o privato, italiano od estero, erogati per l’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento degli scopi istituzionali.
L’ammontare delle quote fisse di associazione annuali, di cui alla let. a), delle quote associative variabili e degli eventuali contributi associativi, di cui alle lett. b) sono determinati e deliberati di volta in volta dal Comitato Direttivo.
Le quote fisse di associazione, le quote associative variabili e gli eventuali contributi associativi riscossi dall’Associazione a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti.
Durante l’esistenza dell’Associazione non possono essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto eventuali utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale.
ART. 23: ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
ART. 24: OPERAZIONI BANCARIE
Per le operazioni bancarie di prelievo è richiesta la firma abbinata del Presidente e di un Vice Presidente, ovvero la firma del Presidente abbinata a quella di un procuratore all’uopo designato dal Comitato Direttivo.
ART. 25: PROVENTI
Le quote fisse di associazione, le quote associative variabili e gli eventuali contributi associativi di cui all’art. 22 dello Statuto nonchè le altre obbligazioni pendenti nei confronti dell’Associazione, possono essere trattenuti sui proventi incassati dall’Associazione per conto degli Associati prima del pagamento delle fatture agli stessi aventi diritto.
ART. 26: MANDATO
L’impresa associata in persona del proprio Legale Rappresentante pro-tempore, nella sua qualità di titolare dei diritti connessi riconosciuti dalla Legge ai produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi, di opere cinematografiche, audiovisive e sequenze di immagini in movimento ed editoria (da ora in poi denominata più brevemente Mandante) nomina e costituisce suo mandatario l’AFI con sede a Milano Via Vittor Pisani 10 (da ora in poi denominata più brevemente Mandatario) affinchè in sua vece, nome e conto la rappresenti in ogni operazione e iniziativa volta a garantire la tutela degli interessi del Mandante tramite:
- la riscossione dei diritti di cui alle lett. a), b), c), d), e) e f) del presente art.3);
- la promozione di azioni giudiziali e stragiudiziali volte alla tutela dei suoi diritti e interessi di cui alle lett. a), b), c), d), e) e f) del presente art.3), senza pregiudizio di azioni giudiziali del singolo Mandante.
A tal uopo e nell’ambito di cui sopra, senza che la generalità deroghi alla specialità, il Mandante conferisce al Mandatario ogni più ampio e valido potere di stipulare atti, stabilire corrispettivi, riscuoterli e darne quietanza, stabilire tutti i patti e le condizioni necessarie e opportune, stare in giudizio in caso di controversia, sia come attore sia come convenuto, dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, civile, penale e/o amministrativa in ogni stato e grado dei procedimenti nominare avvocati, rappresentare il Mandante davanti a qualsiasi ufficio fiscale anche in sede contenzioso e compiere in una parola tutto quanto fare potrebbe il Mandante se presente, intendendosi il mandato, all’oggetto di cui sopra, conferito in via non esclusiva nel modo più ampio così che da nessuno possa essere eccepita nel nominato Mandatario carenza di mandato e/o poteri, intendendosi l’operato del medesimo per valido e rato fin da ora sotto gli obblighi di legge.
Tutti i costi relativi alle azioni che AFI intenderà promuovere, in qualità di Mandatario, saranno a carico di AFI stessa.
ART. 27: DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge.
Il presente atto è interpretato e regolato secondo la legge italiana.
Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Milano.